Art. 52

Attuazione

In vigore dal 29 lug 2008
Attuazione Le misure necessarie per l’attuazione delle disposizioni del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Attuazione (Art. 52 Regolamento (UE) 2008/1005) — Testo vigente | Portale Normativo