Art. 51

Assistenza reciproca

In vigore dal 29 lug 2008
Assistenza reciproca 1.   Le autorità amministrative responsabili dell’attuazione del presente regolamento negli Stati membri cooperano tra di loro nonché con le autorità amministrative dei paesi terzi e con la Commissione al fine di assicurare l’osservanza del presente regolamento. 2.   Ai fini del paragrafo 1, è istituito un sistema di assistenza reciproca, che comprende un sistema d’informazione automatizzato, il «sistema di informazione sulla pesca INN» gestito dalla Commissione o da un organismo da essa designato, destinato a coadiuvare le autorità competenti nella prevenzione, nell’investigazione e nel perseguimento della pesca INN. 3.   Le modalità di applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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