Art. 49

Trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati

In vigore dal 29 lug 2008
Trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati 1.   Gli Stati membri che ricevono informazioni debitamente documentate su pescherecci che hanno formato oggetto di un avvistamento trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione o all’organismo da essa designato nel formato stabilito secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 2.   La Commissione o l’organismo da essa designato esamina altresì le informazioni debitamente documentate su pescherecci che hanno formato oggetto di un avvistamento trasmesse da cittadini, da organizzazioni della società civile, comprese quelle operanti in campo ambientale, e da rappresentanti degli interessi del settore della pesca o del commercio dei prodotti ittici.
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Trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati (Art. 49 Regolamento (UE) 2008/1005) — Testo vigente | Portale Normativo