Art. 47
Responsabilità delle persone giuridiche
In vigore dal 29 lug 2008
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Le persone giuridiche sono dichiarate responsabili delle infrazioni gravi quando siano state commesse a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica in virtù:
a)
del potere di rappresentanza di detta persona giuridica; o
b)
del potere di assumere decisioni per conto della persona giuridica; o
c)
dell’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Le persone giuridiche possono essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di una delle infrazioni gravi a vantaggio della persona giuridica in questione da parte di una persona fisica soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità di una persona giuridica non esclude la possibilità di agire contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici delle infrazioni considerate.
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