Art. 44
Sanzioni in caso di infrazioni gravi
In vigore dal 29 lug 2008
Sanzioni in caso di infrazioni gravi
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un’infrazione grave o le persone giuridiche ritenute responsabili di un’infrazione grave siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri impongono una sanzione massima almeno pari a cinque volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l’infrazione grave.
In caso di infrazione grave reiterata entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri impongono una sanzione massima almeno pari a otto volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l’infrazione grave.
Nell’applicare tali sanzioni gli Stati membri tengono conto anche del valore del danno arrecato alle risorse della pesca e all’ambiente marino interessati.
3. Gli Stati membri possono imporre, in aggiunta, o in alternativa, sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
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