Art. 16

Presentazione e controlli dei certificati di cattura

In vigore dal 29 lug 2008
Presentazione e controlli dei certificati di cattura 1.   Il certificato di cattura convalidato è presentato dall’importatore alle autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto deve essere importato; tale formalità è espletata almeno tre giorni lavorativi prima dell’ora prevista di arrivo al luogo di entrata nel territorio della Comunità. Il termine di tre giorni lavorativi può essere adattato in funzione del tipo di prodotto della pesca, della distanza dal luogo di entrata nel territorio della Comunità o del mezzo di trasporto utilizzato. Dette autorità competenti controllano, in base alla gestione del rischio, il certificato di cattura sulla scorta delle informazioni contenute nella notifica trasmessa dallo Stato di bandiera a norma degli . 2.   In deroga al paragrafo 1, gli importatori cui è stato concesso lo status di operatore economico riconosciuto possono avvertire le autorità competenti degli Stati membri dell’arrivo dei prodotti entro il termine di cui al paragrafo 1 e tenere il certificato di cattura convalidato ed i documenti connessi di cui all’ a disposizione delle autorità ai fini dei controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo o delle verifiche di cui all’. 3.   I criteri in base ai quali le autorità competenti di uno Stato membro concedono ad un importatore lo status di «operatore economico riconosciuto» comprendono: a) lo stabilimento dell’importatore nel territorio di detto Stato membro; b) un numero e un volume di operazioni d’importazione sufficiente a giustificare l’applicazione della procedura di cui al paragrafo 2; c) riscontri di osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e gestione; d) un sistema soddisfacente di gestione dei dati commerciali e, se del caso, dei dati sul trasporto e sulla trasformazione, che consenta i controlli e le verifiche adeguate da effettuare ai fini del presente regolamento; e) l’esistenza di agevolazioni per la condotta di detti controlli e verifiche; f) se del caso, standard pratici di competenza o qualifiche professionali in relazione diretta con le attività svolte; nonché g) se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo degli operatori economici riconosciuti al più presto dopo aver concesso tale status. La Commissione trasmette tali informazioni agli Stati membri per via elettronica. Le norme relative allo status di «operatore economico riconosciuto» possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Presentazione e controlli dei certificati di cattura (Art. 16 Regolamento (UE) 2008/1005) — Testo vigente | Portale Normativo