Art. 17
Verifiche
In vigore dal 29 lug 2008
Verifiche
1. Le autorità competenti degli Stati membri possono effettuare tutte le verifiche che reputano necessarie ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
2. Le verifiche possono consistere, in particolare, nell’esame dei prodotti, nella verifica dei dati contenuti nelle dichiarazioni e dell’esistenza e dell’autenticità dei documenti, nell’esame della contabilità degli operatori e di altre scritture, nell’ispezione dei mezzi di trasporto, compresi i container, e dei luoghi di magazzinaggio e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili, oltre alle ispezioni dei pescherecci in porto a norma del capo II.
3. Le verifiche vertono sui rischi individuati in base ai criteri definiti a livello nazionale o comunitario nel quadro della gestione del rischio. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro criteri nazionali entro 30 giorni lavorativi dopo il 29 ottobre 2008 e tengono aggiornate le informazioni. I criteri comunitari sono definiti secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
4. Le verifiche sono comunque effettuate se:
a)
l’autorità dello Stato membro preposta alla verifica ha motivo di dubitare dell’autenticità del certificato di cattura, del timbro o della firma di convalida dell’autorità competente dello Stato di bandiera; oppure
b)
l’autorità dello Stato membro preposta alla verifica dispone di informazioni che mettono in dubbio la conformità del peschereccio alle leggi, ai regolamenti e alle misure di conservazione e di gestione applicabili, o il rispetto di altre prescrizioni del presente regolamento; oppure
c)
un peschereccio, un’impresa di pesca o altri operatori sono stati segnalati in relazione a presunta pesca INN, compresi i pescherecci segnalati a un’organizzazione regionale di gestione della pesca nell’ambito di uno strumento adottato da tale organizzazione per stabilire elenchi delle navi presumibilmente implicate in pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; oppure
d)
uno Stato di bandiera o un paese di riesportazione è stato segnalato a un’organizzazione regionale di gestione della pesca nell’ambito di uno strumento adottato da tale organizzazione per attuare misure commerciali nei confronti degli Stati di bandiera; oppure
e)
una notifica è stata pubblicata a norma dell’, paragrafo 1.
5. Oltre alle verifiche di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono decidere di effettuare verifiche su base casuale.
6. Ai fini di una verifica, le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere l’assistenza delle autorità competenti dello Stato di bandiera o di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’. In tal caso:
a)
la richiesta di assistenza deve specificare le ragioni che inducono le autorità competenti dello Stato membro in questione a nutrire dubbi fondati sulla validità del certificato, delle dichiarazioni ivi contenute e/o sulla conformità dei prodotti alle misure di conservazione e di gestione. A sostegno della richiesta di assistenza sono trasmessi copia del certificato di cattura nonché eventuali altri dati o documenti che lascino supporre l’inesattezza delle informazioni riportate nel certificato. La richiesta è inviata senza indugio alle autorità competenti dello Stato di bandiera o di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’;
b)
la procedura di verifica è espletata entro 15 giorni dalla data in cui la verifica è stata richiesta. Se il termine di risposta non può essere rispettato dalle autorità competenti dello Stato di bandiera, le autorità dello Stato membro preposte alla verifica possono concedere, su richiesta dello Stato di bandiera o di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’, una proroga di durata non superiore a 15 giorni.
7. L’immissione in consumo dei prodotti è sospesa in attesa dei risultati delle procedure di verifica previste ai paragrafi da 1 a 6. Il costo di magazzinaggio è a carico dell’operatore.
8. Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per i controlli e le verifiche dei certificati di cattura a norma dell’ e dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1005:oj#art-17