Art. 19
Transito e trasbordo
In vigore dal 29 lug 2008
Transito e trasbordo
1. Se nel luogo di entrata nel territorio della Comunità i prodotti della pesca sono vincolati a un regime di transito e trasportati in un altro Stato membro nel quale sono vincolati ad altro regime doganale, le disposizioni degli sono applicate in tale Stato membro.
2. Se nel luogo di entrata nel territorio della Comunità i prodotti della pesca sono vincolati a un regime di transito e trasportati in un’altra località del medesimo Stato membro nella quale sono vincolati ad altro regime doganale, detto Stato membro può applicare le disposizioni degli nel luogo di entrata o in quello di destinazione. Gli Stati membri comunicano al più presto alla Commissione le misure adottate per l’attuazione del presente paragrafo e tengono aggiornate le informazioni. La Commissione pubblica dette informazioni sul proprio sito Internet.
3. Se nel luogo di entrata nel territorio della Comunità i prodotti della pesca sono trasbordati e trasportati via mare in un altro Stato membro, le disposizioni degli sono applicate in tale Stato membro.
4. Lo Stato membro di trasbordo comunica allo Stato membro di destinazione, al più presto dopo che le informazioni sono note e comunque prima della data prevista di arrivo al porto di destinazione, le informazioni riportate nella documentazione di trasporto circa la tipologia dei prodotti della pesca, il loro peso, il porto di carico e lo spedizioniere nel paese terzo, il nome della nave che effettua il trasporto e i porti di trasbordo e di destinazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1005:oj#art-19