Art. 21
Riesportazione
In vigore dal 29 lug 2008
Riesportazione
1. La riesportazione di prodotti importati a titolo di un certificato di cattura a norma del presente capo è autorizzata previa convalida della parte «riesportazione» del certificato di cattura da parte delle autorità competenti dello Stato membro da cui deve essere effettuata la riesportazione o di una copia di esso allorché i prodotti della pesca da riesportare rappresentano una parte dei prodotti importati.
2. La procedura di cui all’, paragrafo 2, si applica mutadis mutandis allorché i prodotti della pesca sono riesportati da un operatore economico riconosciuto.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida e la verifica della sezione «riesportazione» dei certificati di cattura secondo la procedura di cui all’.
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