Art. 23
Notifiche di allarme
In vigore dal 29 lug 2008
Notifiche di allarme
1. Se dalle informazioni ottenute a norma dei capi II, III, V, VI, VII, VIII, X o XI emergono dubbi fondati circa la conformità dei pescherecci o dei prodotti della pesca di taluni paesi terzi alle leggi o ai regolamenti, comprese le leggi o i regolamenti applicabili comunicati da paesi terzi nel quadro della cooperazione amministrativa di cui all’, paragrafo 4, o alle misure internazionali di gestione e di conservazione applicabili, la Commissione pubblica nel suo sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una notifica di allarme destinata a mettere in guardia gli operatori e ad assicurare che gli Stati membri adottino misure adeguate nei confronti dei paesi terzi interessati, conformemente al disposto del presente capo.
2. La Commissione comunica senza indugio le informazioni di cui paragrafo 1 alle autorità degli Stati membri e allo Stato di bandiera interessato e, ove del caso, al paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’.
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