Art. 24
Interventi successivi all’emissione di un allarme
In vigore dal 29 lug 2008
Interventi successivi all’emissione di un allarme
1. Alla ricezione delle informazioni comunicate a norma dell’, paragrafo 2, gli Stati membri, se del caso, e in base alla gestione del rischio:
a)
identificano le spedizioni di prodotti della pesca in corso di importazione che rientrano nel campo di applicazione della notifica di allarme e procedono alla verifica del certificato di cattura nonché, se del caso, dei documenti di cui all’, a norma dell’;
b)
adottano le misure necessarie per assicurare che le future spedizioni di prodotti della pesca destinati all’importazione che rientrano nel campo di applicazione della notifica di allarme siano sottoposte alla verifica del certificato di cattura e, se del caso, dei documenti di cui all’, a norma dell’;
c)
identificano le precedenti spedizioni di prodotti della pesca che rientrano nel campo di applicazione della notifica di allarme ed eseguono le opportune verifiche, compresa la verifica dei certificati di cattura presentati in precedenza;
d)
sottopongono i pescherecci che rientrano nel campo di applicazione della notifica di allarme ai necessari accertamenti, indagini o ispezioni in mare, in porto o in altri luoghi di sbarco, conformemente alle norme del diritto internazionale.
2. Gli Stati membri comunicano quanto prima possibile alla Commissione l’esito delle loro verifiche e richieste di verifica, nonché i provvedimenti adottati in caso di accertata violazione di leggi, regolamenti o misure internazionali di conservazione e di gestione.
3. Se in base all’esito delle verifiche effettuate ai sensi del paragrafo 1 stabilisce che i dubbi fondati che hanno motivato la notifica di allarme non sussistono più, la Commissione provvede senza indugio:
a)
a pubblicare nel suo sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una notifica che annulla la notifica di allarme precedente;
b)
ad informare dell’annullamento lo Stato di bandiera e, se del caso, il paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’; nonché
c)
ad informare gli Stati membri attraverso opportuni canali.
4. Se in base all’esito delle verifiche effettuate ai sensi del paragrafo 1 stabilisce che permangono i dubbi fondati che hanno motivato la notifica di allarme, la Commissione provvede senza indugio:
a)
a pubblicare nel suo sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una notifica di allarme aggiornata;
b)
ad informare lo Stato di bandiera e, se del caso, il paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’;
c)
ad informare gli Stati membri attraverso opportuni canali; nonché
d)
ove del caso, a sottoporre la questione all’esame dell’organizzazione regionale di gestione della pesca di cui potrebbero essere state infrante le misure di conservazione e di gestione.
5. Se in base all’esito delle verifiche effettuate ai sensi del paragrafo 1 stabilisce che sussistono motivi sufficienti per ritenere che i fatti constatati costituiscono un inadempimento alle leggi, ai regolamenti o alle misure di conservazione e di gestione applicabili, la Commissione provvede senza indugio:
a)
a pubblicare nel suo sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una nuova notifica a tal fine;
b)
ad informare lo Stato di bandiera e ad avviare adeguate procedure e iniziative a norma dei capi V e VI;
c)
ove del caso, ad informare il paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’;
d)
ad informare gli Stati membri attraverso opportuni canali; e
e)
ove del caso, a sottoporre la questione all’esame dell’organizzazione regionale di gestione della pesca di cui potrebbero essere state infrante le misure di conservazione e di gestione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1005:oj#art-24