Art. 22
Registrazione e diffusione delle informazioni
In vigore dal 29 lug 2008
Registrazione e diffusione delle informazioni
1. La Commissione tiene un registro degli Stati membri e delle loro autorità competenti notificate a norma del presente capo. In tale registro figurano:
a)
gli Stati membri che hanno notificato le rispettive autorità competenti per la convalida, il controllo e la verifica dei certificati di cattura e di riesportazione ai sensi rispettivamente degli ;
b)
gli Stati di bandiera per i quali è stata ricevuta una notifica ai sensi dell’, paragrafo 1, con l’indicazione degli Stati con cui è stata istituita una cooperazione con paesi terzi ai sensi dell’, paragrafo 4.
2. La Commissione pubblica nel proprio sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco degli Stati e delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e tiene aggiornate tali informazioni. La Commissione mette a disposizione, per via elettronica, delle autorità degli Stati membri responsabili della convalida e della verifica dei certificati di cattura i dati delle autorità degli Stati di bandiera preposte alla convalida e alla verifica di tali certificati.
3. La Commissione pubblica nel proprio sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei sistemi di documentazione delle catture riconosciuti a norma dell’ e lo aggiorna regolarmente.
4. Gli Stati membri conservano gli originali dei certificati di cattura presentati per l’importazione, dei certificati di cattura convalidati per l’esportazione e delle sezioni dei certificati di cattura relative alla riesportazione per un periodo di tre anni o più, conformemente alla normativa nazionale.
5. Gli operatori economici riconosciuti conservano l’originale dei documenti di cui al paragrafo 4 per un periodo di tre anni o più conformemente alla normativa nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1005:oj#art-22