Art. 38 · Misure applicabili ai paesi terzi non cooperanti

Art. 38

Misure applicabili ai paesi terzi non cooperanti

In vigore dal 29 lug 2008
Misure applicabili ai paesi terzi non cooperanti Ai paesi terzi non cooperanti si applicano le seguenti misure: 1) è vietata l’importazione nella Comunità di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti la loro bandiera; i certificati di cattura che accompagnano tali prodotti non sono pertanto accettati; se l’identificazione di un paese terzo non cooperante ai sensi dell’ è giustificata dalla mancata adozione, da parte del paese terzo in questione, di adeguate misure in relazione alla pesca INN esercitate su uno stock o una specie determinati, il divieto di importazione può essere applicato unicamente per lo stock o la specie in questione; 2) è fatto divieto agli operatori comunitari di acquistare pescherecci battenti bandiera dei paesi considerati; 3) è fatto divieto alle navi battenti bandiera di uno Stato membro di cambiare bandiera a favore dei paesi considerati; 4) gli Stati membri non autorizzano le navi battenti la loro bandiera a concludere accordi di noleggio con i paesi considerati; 5) è vietata l’esportazione di pescherecci comunitari verso i paesi considerati; 6) tra i cittadini di uno Stato membro e quelli dei paesi considerati è vietata la conclusione di accordi commerciali privati intesi a trasferire le possibilità di pesca di tali paesi a un peschereccio battente bandiera dello Stato membro in questione; 7) sono vietate le operazioni di pesca congiunta tra i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro e quelli battenti bandiera dei paesi considerati; 8) la Commissione propone la denuncia di eventuali accordi di pesca bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi con i paesi considerati che contemplino la denuncia dell’accordo in caso di mancata ottemperanza agli impegni assunti dagli stessi in relazione alla lotta contro la pesca INN; 9) la Commissione non partecipa ad eventuali negoziati per la conclusione di accordi bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca con tali paesi.
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