Art. 36

Misure di emergenza

In vigore dal 29 lug 2008
Misure di emergenza 1.   Se vi sono elementi per ritenere che i provvedimenti adottati da un paese terzo compromettono le misure di conservazione e di gestione adottate da un’organizzazione regionale di gestione della pesca, la Commissione può prendere, in linea con i suoi obblighi internazionali, misure di emergenza di durata non superiore a sei mesi. La Commissione può decidere di prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi. 2.   Le misure di emergenza di cui al paragrafo 1 possono comprendere, in particolare: a) il divieto, per i pescherecci autorizzati a pescare e battenti bandiera del paese terzo considerato, di accedere ai porti degli Stati membri, salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà di cui all’, paragrafo 2, per i servizi strettamente necessari per rimediare a tali situazioni; b) il divieto, per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, di effettuare operazioni di pesca congiunte con le navi battenti bandiera del paese terzo considerato; c) il divieto, per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, di pescare nelle acque marittime soggette alla giurisdizione del paese terzo considerato, senza pregiudizio delle disposizioni stabilite negli accordi bilaterali nel settore della pesca; d) il divieto di rifornire di pesci vivi gli impianti di acquicoltura situati nelle acque soggette alla giurisdizione dello Stato considerato; e) il divieto di immettere pesci vivi catturati da pescherecci battenti bandiera del paese terzo considerato negli impianti di acquicoltura situati nelle acque marittime soggette alla giurisdizione di uno Stato membro. 3.   Le misure di emergenza hanno efficacia immediata. Esse sono notificate agli Stati membri e al paese terzo considerato e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 4.   Gli Stati membri interessati possono deferire la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 al Consiglio entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della notifica. 5.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può assumere una decisione diversa entro un mese dalla data di ricezione del deferimento.
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