Art. 35

Pubblicità dell’elenco dei paesi terzi non cooperanti

In vigore dal 29 lug 2008
Pubblicità dell’elenco dei paesi terzi non cooperanti La Commissione pubblica l’elenco dei paesi terzi non cooperanti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e adotta tutte le misure necessarie per assicurare la pubblicità di tale elenco, compresa la pubblicazione nel suo sito Internet. La Commissione aggiorna regolarmente l’elenco e predispone un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati membri, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ai membri della società civile che ne facciano richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l’elenco dei paesi terzi non cooperanti alla FAO e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, al fine di rafforzare la cooperazione tra la Comunità e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.
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Pubblicità dell’elenco dei paesi terzi non cooperanti (Art. 35 Regolamento (UE) 2008/1005) — Testo vigente | Portale Normativo