Art. 34
Radiazione dall’elenco dei paesi terzi non cooperanti
In vigore dal 29 lug 2008
Radiazione dall’elenco dei paesi terzi non cooperanti
1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia dall’elenco dei paesi terzi non cooperanti il paese terzo che dimostri di aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l’iscrizione nell’elenco. La decisione di radiazione può essere contemplata anche nel caso in cui i paesi terzi considerati abbiano preso provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione.
2. A seguito di una decisione adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione notifica senza indugio agli Stati membri la revoca delle misure di cui all’ nei confronti dei paesi terzi considerati.
Storico versioni
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