Art. 32

Prassi applicabile ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti

In vigore dal 29 lug 2008
Prassi applicabile ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti 1.   La Commissione trasmette immediatamente una notifica ai paesi interessati della possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti in base ai criteri fissati all’. Nella notifica essa include le seguenti informazioni: a) la ragione o le ragioni dell’identificazione, unitamente a tutti gli elementi di prova disponibili; b) la possibilità di risponderle per iscritto in merito alla decisione che li identifica come paesi non cooperanti e di trasmettere altre informazioni pertinenti, quali prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati; c) il diritto di chiedere o di trasmettere ulteriori informazioni; d) le conseguenze della loro identificazione come paesi terzi non cooperanti, quali previste all’. 2.   Con la notifica di cui al paragrafo 1 la Commissione chiede inoltre ai paesi terzi in questione di adottare le misure necessarie per far cessare la pesca INN e prevenirne l’esercizio in futuro, nonché di porre rimedio ad eventuali atti o omissioni ai sensi all’, paragrafo 6, lettera c). 3.   La Commissione trasmette la notifica e la richiesta suddette ai paesi terzi interessati avvalendosi di più di un mezzo di comunicazione e fa in modo di ottenere dai medesimi una conferma del ricevimento della notifica. 4.   La Commissione accorda ai paesi terzi interessati tempo e mezzi adeguati per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.
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