Art. 30

Elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali per la pesca

In vigore dal 29 lug 2008
Elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali per la pesca 1.   Oltre ai pescherecci di cui all’, vengono iscritti nell’elenco comunitario dei pescherecci INN, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, i pescherecci iscritti negli elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali per la pesca. La radiazione di tali navi dall’elenco comunitario delle navi INN è disciplinata dalle decisioni assunte al riguardo dalle organizzazioni regionali per la pesca competenti. 2.   La Commissione notifica ogni anno agli Stati membri gli elenchi dei pescherecci presumibilmente o sicuramente implicati nella pesca INN trasmessi dalle organizzazioni regionali per la pesca. 3.   Ogniqualvolta intervengono cambiamenti negli elenchi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione notifica senza indugio agli Stati membri ogni aggiunta, soppressione e/o modifica apportata. L’ si applica alle navi figuranti negli elenchi modificati delle navi INN delle organizzazioni regionali per la pesca a decorrere dal momento in cui questi sono notificati agli Stati membri.
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Elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali per la pesca (Art. 30 Regolamento (UE) 2008/1005) — Testo vigente | Portale Normativo