Art. 29
Contenuto, pubblicità e aggiornamento dell’elenco comunitario delle navi INN
In vigore dal 29 lug 2008
Contenuto, pubblicità e aggiornamento dell’elenco comunitario delle navi INN
1. L’elenco comunitario delle navi INN comprende, per ciascun peschereccio, le seguenti informazioni:
a)
nome ed eventuali nomi precedenti;
b)
bandiera ed eventuali bandiere precedenti;
c)
armatore e, se del caso, eventuali armatori precedenti, compresi i proprietari effettivi;
d)
operatore e, se del caso, eventuali operatori precedenti;
e)
indicativo di chiamata ed eventuali indicativi di chiamata precedenti;
f)
numero Lloyd’s/IMO (se disponibile);
g)
fotografie, se disponibili;
h)
data della prima iscrizione sullo stesso;
i)
sintesi delle attività che giustificano l’iscrizione della nave sullo stesso, accompagnata dai riferimenti a tutti i documenti pertinenti che illustrano o provano tali attività.
2. La Commissione pubblica l’elenco comunitario delle navi INN nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e adotta tutte le misure necessarie per assicurarne la pubblicità, compresa la pubblicazione del medesimo nel suo sito Internet.
3. La Commissione aggiorna ogni tre mesi l’elenco comunitario delle navi INN e prevede un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati membri, alle organizzazioni regionali per la pesca e ai membri della società civile che ne facciano richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l’elenco alla FAO e alle organizzazioni regionali per la pesca, al fine di rafforzare la cooperazione tra la Comunità e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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