Art. 29

Contenuto, pubblicità e aggiornamento dell’elenco comunitario delle navi INN

In vigore dal 29 lug 2008
Contenuto, pubblicità e aggiornamento dell’elenco comunitario delle navi INN 1.   L’elenco comunitario delle navi INN comprende, per ciascun peschereccio, le seguenti informazioni: a) nome ed eventuali nomi precedenti; b) bandiera ed eventuali bandiere precedenti; c) armatore e, se del caso, eventuali armatori precedenti, compresi i proprietari effettivi; d) operatore e, se del caso, eventuali operatori precedenti; e) indicativo di chiamata ed eventuali indicativi di chiamata precedenti; f) numero Lloyd’s/IMO (se disponibile); g) fotografie, se disponibili; h) data della prima iscrizione sullo stesso; i) sintesi delle attività che giustificano l’iscrizione della nave sullo stesso, accompagnata dai riferimenti a tutti i documenti pertinenti che illustrano o provano tali attività. 2.   La Commissione pubblica l’elenco comunitario delle navi INN nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e adotta tutte le misure necessarie per assicurarne la pubblicità, compresa la pubblicazione del medesimo nel suo sito Internet. 3.   La Commissione aggiorna ogni tre mesi l’elenco comunitario delle navi INN e prevede un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati membri, alle organizzazioni regionali per la pesca e ai membri della società civile che ne facciano richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l’elenco alla FAO e alle organizzazioni regionali per la pesca, al fine di rafforzare la cooperazione tra la Comunità e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.
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Contenuto, pubblicità e aggiornamento dell’elenco comunitario delle navi INN (Art. 29 Regolamento (UE) 2008/1005) — Testo vigente | Portale Normativo