Art. 27
Elaborazione dell’elenco comunitario delle navi INN
In vigore dal 29 lug 2008
Elaborazione dell’elenco comunitario delle navi INN
1. La Commissione, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, stabilisce l’elenco comunitario delle navi INN. Nell’elenco figurano i pescherecci per i quali le informazioni ottenute a norma del presente regolamento in seguito alle misure previste agli consentono di stabilire la partecipazione alla pesca INN e i cui Stati di bandiera non hanno ottemperato alle richieste formali di cui all’, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’, paragrafo 3, lettere b) e c), per contrastare tale pesca INN.
2. Prima di iscrivere un peschereccio nell’elenco comunitario delle navi INN, la Commissione trasmette all’armatore e, se del caso, all’operatore del peschereccio considerato una motivazione dettagliata della prevista iscrizione, corredata di tutti gli elementi che suffragano il sospetto di una sua partecipazione alla pesca INN. La motivazione menziona il diritto di chiedere o di trasmettere ulteriori informazioni e offre all’armatore e, se del caso agli operatori, la possibilità di essere sentiti e di difendere la loro causa, lasciando loro tempi e mezzi adeguati.
3. Ove decida di iscrivere un peschereccio nell’elenco comunitario delle navi INN, la Commissione notifica la sua decisione all’armatore e, se del caso, all’operatore del peschereccio, specificando le ragioni di tale decisione.
4. Gli obblighi imposti alla Commissione dai paragrafi 2 e 3 si applicano senza pregiudizio della responsabilità primaria dello Stato di bandiera nei confronti del peschereccio e soltanto a condizione che la Commissione disponga dei dati atti a identificare l’armatore e gli operatori del peschereccio medesimo.
5. La Commissione notifica allo Stato di bandiera l’iscrizione del peschereccio nell’elenco comunitario delle navi INN, specificando i motivi dettagliati che la giustificano.
6. La Commissione chiede agli Stati di bandiera che hanno pescherecci iscritti nell’elenco comunitario delle navi INN:
a)
di notificare agli armatori dei pescherecci l’iscrizione delle medesime nell’elenco comunitario delle navi INN, i motivi che la giustificano e le conseguenze che ne derivano, quali previste all’; nonché
b)
di adottare tutti i provvedimenti necessari per far cessare la pesca INN, compresa, se necessario, la revoca dell’immatricolazione o delle licenze di pesca dei pescherecci considerati, nonché di comunicare alla Commissione i provvedimenti adottati.
7. Il presente articolo non si applica ai pescherecci comunitari se lo Stato membro di bandiera ha adottato misure a norma del paragrafo 8.
8. I pescherecci comunitari non sono iscritti nell’elenco comunitario delle navi INN se lo Stato membro di bandiera ha adottato misure ai sensi del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2847/93 contro violazioni che costituiscono infrazioni gravi di cui all’, paragrafo 2, fatte salve le misure adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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