Art. 26

Presunta pesca INN

In vigore dal 29 lug 2008
Presunta pesca INN 1.   La Commissione identifica i pescherecci per i quali le informazioni ottenute a norma dell’ sono sufficienti per presumere una partecipazione a pesca INN e giustificano quindi un’indagine ufficiale in collaborazione con lo Stato di bandiera interessato. 2.   La Commissione notifica agli Stati di bandiera i cui pescherecci sono stati identificati a norma del paragrafo 1 una richiesta formale di indagine sulla presunta pesca INN delle navi battenti la loro bandiera interessate. Nella notifica: a) sono comunicate tutte le informazioni raccolte dalla Commissione sulla presunta pesca INN; b) si chiede formalmente allo Stato di bandiera di adottare tutti i provvedimenti necessari per indagare sulla presunta pesca INN e di comunicare tempestivamente alla Commissione i risultati dell’indagine; c) si chiede formalmente allo Stato di bandiera di adottare misure di esecuzione immediate nel caso in cui i sospetti formulati nei confronti del peschereccio si rivelino fondati e di comunicare alla Commissione le misure adottate; d) si chiede allo Stato di bandiera di informare gli armatori o, se del caso, gli operatori dei pescherecci interessati dei motivi dettagliati che giustificano la prevista iscrizione nell’elenco e delle conseguenze che deriverebbero dall’eventuale iscrizione del peschereccio nell’elenco comunitario delle navi INN, quali previste all’. Si chiede inoltre agli Stati di bandiera di trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli armatori e, se del caso, gli operatori del peschereccio, affinché tali persone possano essere sentite, a norma dell’, paragrafo 2; e) si informa lo Stato di bandiera delle disposizioni dei capi VI e VII. 3.   La Commissione notifica agli Stati membri di bandiera i cui pescherecci sono stati identificati a norma del paragrafo 1 una richiesta formale di indagine sulla presunta pesca INN delle navi battenti la loro bandiera interessate. Nella notifica: a) sono comunicate tutte le informazioni raccolte dalla Commissione sulla presunta pesca INN; b) si invita formalmente lo Stato membro di bandiera ad adottare tutti i provvedimenti necessari, a norma del regolamento (CEE) n. 2847/93, per indagare sulla presunta pesca INN o, se del caso, a riferire su tutti i provvedimenti già adottati per indagare su di essa e a comunicare tempestivamente alla Commissione i risultati dell’indagine; c) si chiede formalmente allo Stato membro di bandiera di adottare tempestive misure di esecuzione nel caso in cui i sospetti formulati nei confronti del peschereccio interessato si rivelino fondati e di comunicare alla Commissione le misure adottate; d) si chiede allo Stato membro di bandiera di informare gli armatori o, se del caso, gli operatori dei pescherecci interessati dei motivi dettagliati che giustificano la prevista iscrizione nell’elenco e delle conseguenze che deriverebbero dall’eventuale iscrizione della nave nell’elenco comunitario delle navi INN, quali previste all’. Si chiede inoltre agli Stati membri di bandiera di trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli armatori e, se del caso, gli operatori del peschereccio, affinché tali persone possano essere sentite, a norma dell’, paragrafo 2. 4.   La Commissione diffonde a tutti gli Stati membri le informazioni relative ai pescherecci presumibilmente implicate in pesca INN, al fine di facilitare l’attuazione del regolamento (CEE) n. 2847/93.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1005:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Presunta pesca INN (Art. 26 Regolamento (UE) 2008/1005) — Testo vigente | Portale Normativo