Art. 33

Elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti

In vigore dal 29 lug 2008
Elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti 1.   Il Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, decide su un elenco di paesi terzi non cooperanti. 2.   La Commissione notifica senza indugio ai paesi terzi in questione la loro identificazione come paesi terzi non cooperanti e le misure applicate a norma dell’, invitandoli a porre rimedio alla situazione e ad indicare i provvedimenti adottati per assicurare il rispetto delle misure di conservazione e di gestione da parte dei loro pescherecci. 3.   La Commissione notifica senza indugio agli Stati membri la decisione da essa adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo e chiede loro di fare in modo che sia assicurata l’applicazione immediata delle misure di cui all’. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni misura adottata per rispondere a tale richiesta.
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Elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti (Art. 33 Regolamento (UE) 2008/1005) — Testo vigente | Portale Normativo