Art. 6

Notifica preventiva

In vigore dal 29 lug 2008
Notifica preventiva 1.   I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti dello Stato membro di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco designati, almeno 3 giorni lavorativi prima dell’ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate: a) identificazione della nave; b) nome del porto designato di destinazione e scopo dello scalo, dello sbarco, del trasbordo o dell’accesso ai servizi; c) autorizzazione di pesca o, se del caso, autorizzazione ad appoggiare operazioni di pesca o a trasbordare i prodotti della pesca; d) date della bordata di pesca; e) data e ora prevista di arrivo in porto; f) quantitativi di ciascuna specie detenuta a bordo o, se del caso, una relazione negativa; g) zona o zone in cui le catture sono state effettuate o in cui è avvenuto il trasbordo (acque comunitarie, zone soggette alla giurisdizione o alla sovranità di un paese terzo o in alto mare); h) quantitativi da sbarcare o da trasbordare per ogni specie. I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti sono esonerati dal notificare le informazioni di cui alle lettere a), c), d), g) e h) qualora un certificato di cattura sia stato convalidato a norma del capo III per la totalità delle catture da sbarcare o da trasbordare nel territorio della Comunità. 2.   Se il peschereccio di un paese terzo detiene a bordo prodotti della pesca, la notifica di cui al paragrafo 1 è accompagnata da un certificato di cattura convalidato a norma del capo III. Le disposizioni di cui all’ in materia di riconoscimento dei documenti di cattura o dei moduli di controllo dello Stato di approdo che fanno parte dei sistemi di documentazione delle catture o di controllo in porto adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca si applicano mutatis mutandis. 3.   La Commissione, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, può esonerare talune categorie di pescherecci dei paesi terzi dall’obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l’altro, del tipo di prodotto della pesca e della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o immatricolati. 4.   Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni particolari previste negli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi.
Storico versioni

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