Art. 8

Registrazione delle operazioni di sbarco o trasbordo

In vigore dal 29 lug 2008
Registrazione delle operazioni di sbarco o trasbordo 1.   I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti presentano, se possibile per via elettronica prima delle operazioni di sbarco o trasbordo, alle autorità degli Stati membri di cui intendono utilizzare i porti di sbarco o i luoghi di trasbordo designati, una dichiarazione che riporti il quantitativo di prodotti della pesca per specie da sbarcare o trasbordare nonché la data e il luogo di ciascuna cattura. I comandanti o i loro rappresentanti sono ritenuti responsabili dell’accuratezza di tali dichiarazioni. 2.   Gli Stati membri conservano gli originali delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1, o una copia cartacea in caso di trasmissione elettronica, per un periodo di tre anni o più conformemente alla normativa nazionale. 3.   Procedure e moduli per le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo sono definiti secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 4.   Entro la fine del primo mese di ogni trimestre civile, gli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione i quantitativi sbarcati e/o trasbordati nei loro porti, nel corso del trimestre precedente, da parte di pescherecci di paesi terzi.
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