Art. 14
In vigore dal 17 lug 2008
1. I quantitativi da ridistribuire sono determinati dalla Commissione in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente all’.
2. Quando il metodo di ripartizione iniziale del contingente è quello di cui all’, i quantitativi da ridistribuire sono immediatamente aggiunti dalla Commissione ai quantitativi eventualmente ancora disponibili o ricostituiscono il contingente qualora questo sia esaurito.
3. Quando la ripartizione iniziale è stata effettuata mediante l’applicazione di un altro metodo, i quantitativi da ridistribuire sono assegnati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
In tal caso, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di apertura complementare.
Storico versioni
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