Art. 19

In vigore dal 17 lug 2008
1.   Le licenze d’importazione o d’esportazione e i relativi estratti, devono, salvo casi di forza maggiore, essere restituiti alle autorità competenti dello Stato membro che li ha rilasciati entro i dieci giorni lavorativi successivi alla relativa data di scadenza. 2.   Qualora il rilascio delle licenze d’importazione o d’esportazione sia stato subordinato al deposito di una garanzia, questa è incamerata, salvo casi di forza maggiore, in caso di mancato rispetto del termine indicato nel paragrafo 1.
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Art. 19 Regolamento (UE) 2008/717 — Testo vigente | Portale Normativo