Art. 17
In vigore dal 17 lug 2008
1. Le licenze d’importazione o d’esportazione autorizzano a importare o a esportare i prodotti oggetto di contingente e sono valide in tutta la Comunità, qualunque sia il luogo d’importazione o d’esportazione indicato dall’operatore nella sua domanda.
Se il contingente è limitato a una o a più regioni della Comunità, le licenze d’importazione o d’esportazione sono valide solo ne(llo)(gli) Stat(o)(i) membr(o)(i) della(e) region(e)(i) interessat(a)(e).
2. La durata della validità delle licenze d’importazione o d’esportazione che devono essere rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è di quattro mesi. Tuttavia può essere fissata una durata diversa, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
3. I titolari di licenze d’importazione o d’esportazione possono, su richiesta, ottenerne estratti dalle autorità competenti dello Stato membro che hanno rilasciato la licenza.
Gli estratti hanno gli stessi effetti giuridici delle corrispondenti licenze nei limiti del quantitativo per il quale le licenze sono state rilasciate.
4. Le domande di licenze d’importazione o d’esportazione, le licenze e i relativi estratti sono redatti su formulari conformi al modello le cui caratteristiche sono determinate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:717:oj#art-17