Art. 20
In vigore dal 17 lug 2008
Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena ne vengono a conoscenza e al più tardi entro i venti giorni successivi alla data di scadenza delle licenze, i quantitativi di contingente assegnati e non utilizzati, ai fini della loro ridistribuzione ai sensi dell’, paragrafo 5.
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