Art. 2
In vigore dal 17 lug 2008
1. I contingenti, quanto prima dopo l’apertura, sono ripartiti tra i richiedenti. Può essere deciso, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, di ripartirli in diverse frazioni.
2. La gestione dei contingenti può in particolare essere effettuata mediante applicazione di uno dei metodi sottoindicati o di una combinazione dei medesimi:
a)
metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, conformemente agli articoli da 6 a 11;
b)
metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «first come, first served»), conformemente all’;
c)
metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti al momento della presentazione delle domande (secondo la procedura dell’«esame simultaneo»), conformemente all’.
3. Il metodo di ripartizione da adottare è determinato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
4. Qualora si constati che nessuno dei metodi indicati nel paragrafo 2 del presente articolo è adatto alle specifiche esigenze di un contingente aperto, viene stabilito un altro metodo appropriato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
5. I quantitativi non ripartiti, non assegnati o non utilizzati sono ridistribuiti secondo l’ entro un termine che ne consenta l’utilizzazione prima della fine del periodo contingentale.
Se si constata che non è stato possibile ridistribuire tali quantitativi entro il termine suddetto, l’eventuale ridistribuzione viene decisa caso per caso nel corso del periodo contingentale successivo, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
6. Salvo disposizioni diverse adottate all’atto della fissazione del contingente, l’immissione in libera pratica o l’esportazione di prodotti oggetto di contingente è subordinata alla presentazione di una licenza d’importazione o d’esportazione rilasciata dagli Stati membri conformemente al presente regolamento.
7. Gli Stati membri designano le autorità amministrative competenti per l’attuazione delle misure d’applicazione di loro pertinenza ai sensi del presente regolamento e ne informano la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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