Art. 1

In vigore dal 17 lug 2008
1.   Il presente regolamento definisce le disposizioni relative alla gestione dei contingenti quantitativi all’importazione o all’esportazione, in appresso denominati «contingenti», che la Comunità fissa in via autonoma o convenzionale. 2.   Il presente regolamento non si applica ai prodotti di cui all’allegato I del trattato, né agli altri prodotti quando sono soggetti ad un regime comune specifico di importazione o di esportazione che preveda disposizioni particolari in materia di gestione dei contingenti.
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