Art. 4
In vigore dal 17 lug 2008
1. Tutti gli importatori ed esportatori della Comunità, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità, può presentare per ciascun contingente o per le sue frazioni un’unica domanda di licenza alle autorità competenti di uno Stato membro di sua scelta redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali del medesimo Stato membro.
Se il contingente è limitato a una o più regioni della Comunità, tale domanda è presentata alle autorità competenti de(llo)(gli) Stat(o)(i) membr(o)(i) dell(a)(e) region(e)(i) interessat(a)(e).
2. Le domande di licenze devono essere presentate conformemente alle modalità fissate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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