Art. 9

In vigore dal 17 lug 2008
La Commissione esamina simultaneamente le informazioni trasmesse dagli Stati membri e determina nel modo seguente i criteri quantitativi secondo i quali devono essere soddisfatte le domande degli importatori o esportatori tradizionali: a) quando il totale di tali domande ha per oggetto un quantitativo pari o inferiore al quantitativo destinato agli importatori o esportatori tradizionali, le domande sono soddisfatte nella loro integralità; b) quando il totale di tali domande ha per oggetto un quantitativo superiore a quello destinato agli importatori o esportatori tradizionali, le domande sono soddisfatte proporzionalmente alla parte dei singoli richiedenti nel totale delle importazioni o esportazioni di riferimento; c) qualora l’applicazione del suddetto criterio quantitativo comportasse l’assegnazione di quantitativi superiori a quelli richiesti, l’eccedenza sarà ridistribuita secondo la procedura di cui all’.
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