Art. 13
In vigore dal 17 lug 2008
1. Quando la ripartizione dei contingenti è effettuata in proporzione ai quantitativi richiesti, le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, alle condizioni e nei termini stabiliti secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, le informazioni relative alle domande di licenze da esse ricevute.
Dette informazioni comprendono l’indicazione del numero di richiedenti e il volume globale dei quantitativi richiesti.
2. Entro il termine fissato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, la Commissione esamina simultaneamente le informazioni trasmesse dalle autorità competenti degli Stati membri e determina il quantitativo del contingente o delle sue frazioni per il quale dette autorità devono rilasciare le licenze di importazione e di esportazione.
3. Quando il volume totale delle domande di licenze corrisponde a un quantitativo pari o inferiore ai contingenti, le domande sono soddisfatte nella loro integralità.
4. Quando le domande hanno per oggetto un quantitativo superiore al volume del contingente esse sono soddisfatte proporzionalmente ai quantitativi richiesti.
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