Art. 15

In vigore dal 17 lug 2008
1.   In caso di applicazione del metodo di cui all’, gli Stati membri rilasciano le licenze senza indugio previa verifica del saldo comunitario disponibile. 2.   Negli altri casi, si applica quanto segue: a) la Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati membri, entro un termine da stabilire secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, i quantitativi per i quali esse rilasciano le licenze ai diversi richiedenti e ne informa gli altri Stati membri; b) le autorità competenti degli Stati membri rilasciano le licenze d’importazione o d’esportazione entro i dieci giorni lavorativi successivi alla notifica della decisione della Commissione o entro i termini stabiliti da questa; c) le autorità competenti informano la Commissione del rilascio delle licenze d’importazione o d’esportazione.
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