Art. 12
In vigore dal 17 lug 2008
1. Quando la ripartizione del contingente o di una frazione viene effettuata secondo il principio «first come, first served», il quantitativo che ciascun operatore può ricevere fino a esaurimento del contingente viene determinato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Nel fissare tale quantitativo, uguale per tutti, si tiene conto della necessità di assegnare quantitativi economicamente apprezzabili in funzione della natura del prodotto in questione.
2. Le domande di licenze sono soddisfatte previa verifica da parte delle autorità competenti del saldo comunitario disponibile, assegnando a ciascun importatore o esportatore il quantitativo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il beneficiario di una licenza, non appena può provare di aver effettivamente importato o esportato la totalità dei prodotti per i quali la licenza gli è stata rilasciata, o una loro parte da definire secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, è autorizzato a presentare una nuova domanda di licenza. Quest’ultima gli è rilasciata alle stesse condizioni della prima. Questa procedura può essere ripetuta fino ad esaurimento del contingente.
4. Al fine di garantire parità di accesso al contingente a tutti i richiedenti, nell’avviso di apertura del contingente la Commissione indica i giorni e le ore d’accesso del saldo comunitario disponibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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