Art. 8
In vigore dal 17 lug 2008
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il termine fissato nell’avviso di apertura del contingente, le informazioni relative al numero e al volume globale delle domande di importazione o di esportazione, ripartite tra importatori o esportatori tradizionali e altri importatori o esportatori, e a quello delle importazioni o esportazioni anteriori realizzate durante il periodo di riferimento dai richiedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:717:oj#art-8