Art. 8

In vigore dal 17 lug 2008
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il termine fissato nell’avviso di apertura del contingente, le informazioni relative al numero e al volume globale delle domande di importazione o di esportazione, ripartite tra importatori o esportatori tradizionali e altri importatori o esportatori, e a quello delle importazioni o esportazioni anteriori realizzate durante il periodo di riferimento dai richiedenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:717:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo