Art. 6

In vigore dal 17 lug 2008
1.   Quando i contingenti sono ripartiti in funzione delle correnti commerciali tradizionali, una parte del contingente è riservata agli importatori o esportatori tradizionali e il resto è assegnato agli altri importatori e esportatori. 2.   Sono considerati importatori o esportatori tradizionali quelli che possono dimostrare di aver effettuato rispettivamente importazioni nella Comunità o esportazioni dalla medesima del o dei prodotti oggetto del contingente nel corso d’un periodo anteriore, detto «periodo di riferimento». 3.   La proporzione destinata agli importatori o esportatori tradizionali e il periodo di riferimento, nonché la proporzione destinata agli altri richiedenti, sono determinati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 4.   La ripartizione è effettuata secondo i principi enunciati agli articoli da 7 a 11.
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