Art. 11

In vigore dal 17 lug 2008
In assenza di domande da parte di importatori o esportatori tradizionali, tutti gli importatori o esportatori richiedenti hanno accesso alla totalità del contingente o della frazione considerata. In tal caso, la ripartizione viene effettuata secondo le modalità di cui all’.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2008/717 — Testo vigente | Portale Normativo