Art. 25

In vigore dal 17 lug 2008
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari e collaborano per l’applicazione del presente regolamento. Le modalità relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati sono adottate, all’occorrenza, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Art. 25 Regolamento (UE) 2008/717 — Testo vigente | Portale Normativo