Art. 23
In vigore dal 17 lug 2008
Le modalità d’applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Le stesse definiscono in particolare l’attuazione dei metodi di ripartizione, le informazioni che devono essere comunicate dalle autorità competenti degli Stati membri e le misure intese a garantire l’osservanza del presente regolamento.
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