Art. 24
In vigore dal 17 lug 2008
1. Le informazioni che il Consiglio, la Commissione o gli Stati membri ricevono in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto allo scopo per il quale sono state richieste.
2. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, non divulgano le informazioni per le quali hanno ricevuto una domanda di trattamento riservato, debitamente giustificata, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite.
3. Il presente articolo non osta alla divulgazione, da parte delle autorità comunitarie, di informazioni di carattere generale e, in particolare, delle ragioni sulle quali sono fondate le decisioni prese in virtù del presente regolamento, né alla divulgazione di elementi di prova sui quali le autorità comunitarie si basano per quanto necessario ai fini della giustificazione degli argomenti addotti in sede di procedimenti giudiziari. Tale divulgazione deve tener conto dell’interesse legittimo delle parti interessate a che i loro segreti professionali non siano rivelati.
Storico versioni
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