Art. 11

Osservatori

In vigore dal 15 lug 2008
Osservatori 1.   Osservatori sono presenti a bordo di tutte le navi cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale ai sensi dell’, paragrafo 1. Gli osservatori sorvegliano le attività di pesca delle navi per l’intera durata di esecuzione del piano di pesca di cui all’, paragrafo 1. Il numero di osservatori presenti per le attività di pesca in una determinata zona di pesca è riesaminato entro il 30 luglio 2009. 2.   L’osservatore: a) annota in modo indipendente le informazioni sulle catture ai sensi dell’ del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (8), presentandole in un formato identico a quello utilizzato per il giornale di bordo; b) prende nota di eventuali modifiche del piano di pesca di cui all’, paragrafo 2; c) documenta eventuali scoperte inaspettate di ecosistemi marini vulnerabili i cui all’, compresa la raccolta di informazioni rilevanti ai fini della protezione del sito; d) registra le profondità a cui è utilizzato l’attrezzo; e) presenta una relazione alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro i venti giorni successivi alla conclusione del periodo di osservazione. Una copia di tale relazione è inviata alla Commissione entro trenta giorni successivi alla ricezione di una richiesta scritta. 3.   L’osservatore non può essere: a) un parente del comandante della nave o di un altro ufficiale in servizio sulla nave alla quale è stato assegnato; b) un dipendente del comandante della nave alla quale è stato assegnato; c) un dipendente del rappresentante del comandante; d) un dipendente di una società controllata dal comandante o dal suo rappresentante; e) un parente del rappresentante del comandante.
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