Art. 12
Obblighi di comunicazione
In vigore dal 15 lug 2008
Obblighi di comunicazione
1. Nella misura in cui i pescherecci battenti la loro bandiera rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per ogni semestre dell’anno civile e entro i tre mesi successivi alla scadenza di tale semestre, una relazione indicante:
a)
oltre alle informazioni previste all’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2847/93, le catture effettuate dai pescherecci di cui all’, ripartite per trimestre, per tipo di attrezzo e per specie e calcolate sulla base dei dati registrati nei giornali di bordo, tra cui la completa registrazione delle giornate di pesca trascorse fuori dal porto, e delle relazioni presentate dagli osservatori;
b)
il rispetto dei piani di pesca e dei requisiti fissati agli da parte dei pescherecci di cui all’, paragrafo 1, e le misure adottate per porre rimedio alle inosservanze e alle infrazioni gravi di cui all’ e per sanzionare tali comportamenti;
c)
informazioni riguardanti l’attuazione dell’.
2. Le relazioni presentate conformemente al paragrafo 1 sono accompagnate dall’insieme delle valutazioni d’impatto realizzate dagli Stati membri conformemente all’, paragrafo 2, nel corso del periodo di riferimento di sei mesi.
3. La Commissione mette le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 2 a disposizione del pubblico, anche tramite la FAO, e le trasmette senza indugio agli organismi scientifici competenti nonché agli Stati membri che lo richiedono.
Storico versioni
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