Art. 12

Obblighi di comunicazione

In vigore dal 15 lug 2008
Obblighi di comunicazione 1.   Nella misura in cui i pescherecci battenti la loro bandiera rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per ogni semestre dell’anno civile e entro i tre mesi successivi alla scadenza di tale semestre, una relazione indicante: a) oltre alle informazioni previste all’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2847/93, le catture effettuate dai pescherecci di cui all’, ripartite per trimestre, per tipo di attrezzo e per specie e calcolate sulla base dei dati registrati nei giornali di bordo, tra cui la completa registrazione delle giornate di pesca trascorse fuori dal porto, e delle relazioni presentate dagli osservatori; b) il rispetto dei piani di pesca e dei requisiti fissati agli da parte dei pescherecci di cui all’, paragrafo 1, e le misure adottate per porre rimedio alle inosservanze e alle infrazioni gravi di cui all’ e per sanzionare tali comportamenti; c) informazioni riguardanti l’attuazione dell’. 2.   Le relazioni presentate conformemente al paragrafo 1 sono accompagnate dall’insieme delle valutazioni d’impatto realizzate dagli Stati membri conformemente all’, paragrafo 2, nel corso del periodo di riferimento di sei mesi. 3.   La Commissione mette le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 2 a disposizione del pubblico, anche tramite la FAO, e le trasmette senza indugio agli organismi scientifici competenti nonché agli Stati membri che lo richiedono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:734:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo