Art. 6
Zone non sottoposte a valutazione
In vigore dal 15 lug 2008
Zone non sottoposte a valutazione
1. Nelle zone in cui non è stata effettuata né resa disponibile un’adeguata valutazione scientifica, è vietato l’utilizzo di attrezzi di fondo. Tale divieto sarà oggetto del riesame del presente regolamento previsto all’.
2. Sono consentite le attività di pesca demersale alle condizioni previste nel presente regolamento, laddove la valutazione scientifica indichi che gli ecosistemi marini vulnerabili rimangono impregiudicati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:734:oj#art-6