Art. 4
Condizioni per il rilascio
In vigore dal 15 lug 2008
Condizioni per il rilascio
1. Le domande per il rilascio di un permesso di pesca speciale ai sensi dell’, paragrafo 1, devono essere accompagnate da un piano di pesca particolareggiato che specifica in particolare:
a)
la zona di pesca prevista;
b)
la specie bersaglio;
c)
il tipo di attrezzo e la profondità di utilizzo dello stesso; e
d)
la configurazione del profilo batimetrico del fondo marino nelle zone in cui si intende operare, ove tali informazioni non sono già a disposizione delle autorità competenti dello Stato di bandiera interessato.
2. Il rilascio di un permesso di pesca speciale da parte delle autorità competenti è subordinato ad una valutazione dell’impatto potenziale delle attività di pesca che intende esercitare la nave richiedente, dalla quale risulti che tali attività non rischiano di produrre effetti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili.
3. Per realizzare la valutazione di cui al paragrafo 2 le autorità competenti si basano sulle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili riguardanti l’ubicazione di ecosistemi marini vulnerabili nelle zone in cui intendono operare i pescherecci interessati. Tali informazioni comprendono, sempreché siano disponibili, dati scientifici che consentano di stimare la probabilità di incontrare tali ecosistemi. La procedura di valutazione prende in considerazione gli elementi pertinenti messi in evidenza dagli studi realizzati da esperti scientifici indipendenti.
4. La valutazione del rischio degli effetti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili effettuata nel quadro della valutazione di cui al paragrafo 2 tiene conto, se del caso, delle differenti condizioni in cui si trovano, da un lato, le zone in cui le attività di pesca con attrezzi di fondo sono praticate in modo abituale e, dall’altro, le zone in cui tale tipo di attività di pesca non è praticato oppure è praticato soltanto occasionalmente.
5. La valutazione di cui al paragrafo 2 è realizzata dalle autorità competenti secondo criteri di precauzione. Qualora non riescano a stabilirne l’esatta entità, le autorità competenti considerano che gli effetti negativi prospettati dai pareri scientifici hanno carattere significativo.
6. Se la valutazione conclude che le attività previste dal piano di pesca rischiano di produrre effetti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili, le autorità competenti specificano i rischi stimati e danno ai richiedenti la possibilità di modificare il piano di pesca in modo da evitarli. Se il piano di pesca non viene modificato le autorità competenti negano il rilascio del permesso di pesca speciale.
Storico versioni
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