Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 lug 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«ecosistema marino»: un complesso dinamico di comunità vegetali, animali e di microrganismi, con il rispettivo ambiente abiotico, che interagisce come unità funzionale;
b)
«ecosistema marino vulnerabile»: qualsiasi ecosistema marino la cui integrità (vale a dire la struttura o la funzione dell’ecosistema) è messa in pericolo, in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili e al principio di precauzione, dagli effetti negativi significativi risultanti dal contatto fisico con gli attrezzi di fondo durante le normali operazioni di pesca e, in particolare, scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d’acqua fredda e banchi di spugne d’acqua fredda. Gli ecosistemi più vulnerabili sono quelli che sono facilmente perturbati e che inoltre impiegano tempo a ristabilirsi, oppure possono non ristabilirsi più;
c)
«effetti negativi significativi»: gli effetti (valutati individualmente, in combinazione o cumulativamente) che mettono in pericolo l’integrità dell’ecosistema in un modo che nuoce alla capacità delle popolazioni di riprodursi e che riduce la produttività naturale a lungo termine degli habitat, o causa una diminuzione importante, più che temporanea, della diversità delle specie, degli habitat o dei tipi di pesci nelle acque comunitarie;
d)
«attrezzi di fondo»: attrezzi utilizzati, durante le normali operazioni di pesca, a contatto del fondo marino, comprese le reti a strascico, le draghe, le reti da poste ancorate, i palangari fissi, le nasse e le trappole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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