Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 15 lug 2008
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari che esercitano attività di pesca con attrezzi di fondo in alto mare.
2. Il presente regolamento non si applica ai pescherecci comunitari operanti:
a)
in zone di competenza di un accordo o un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente per la disciplina di tali attività di pesca;
b)
in zone per le quali è in via di istituzione un’organizzazione regionale di gestione della pesca, se i partecipanti a tale processo hanno concordato misure provvisorie volte a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili dagli effetti distruttivi derivanti dall’impiego di attrezzi di fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:734:oj#art-1