Art. 3
Permesso di pesca speciale
In vigore dal 15 lug 2008
Permesso di pesca speciale
1. I pescherecci della Comunità che intendono esercitare le attività di pesca di cui all’, paragrafo 1, sono in possesso di un permesso di pesca speciale.
2. Il permesso di pesca speciale è rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 ed è soggetto alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
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