Art. 5
Condizioni di validità
In vigore dal 15 lug 2008
Condizioni di validità
1. Il permesso di pesca speciale di cui all’, paragrafo 1, precisa espressamente che le attività di pesca realizzate a titolo di tale permesso devono, in qualsiasi momento, essere conformi al piano di pesca presentato ai sensi dell’, paragrafo 1.
2. Se per circostanze che esulano dal controllo della persona responsabile delle operazioni della nave occorre modificare i piani presentati, la persona responsabile ne informa senza indugio le autorità competenti, specificando le modifiche previste del piano originale. Le autorità competenti esaminano tali modifiche e non autorizzano che siano apportate se esse comportano un trasferimento delle attività verso zone che ospitano o che potrebbero ospitare ecosistemi marini vulnerabili.
3. In caso di mancata conformità al piano di pesca di cui all’, paragrafo 1, in circostanze diverse da quelle specificate al paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato di bandiera ritira il permesso di pesca rilasciato al peschereccio interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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