Art. 7
Scoperta inaspettata di ecosistemi marini vulnerabili
In vigore dal 15 lug 2008
Scoperta inaspettata di ecosistemi marini vulnerabili
1. Se, durante le operazioni di pesca, un peschereccio scopre un ecosistema marino vulnerabile, esso sospende immediatamente le attività di pesca o evita di dare inizio a tali attività nel sito in questione. Il peschereccio riprende ad operare solo dopo aver raggiunto un sito alternativo a una distanza di almeno cinque miglia nautiche dal punto in cui è stato individuato l’ecosistema vulnerabile, sempre all’interno della zona prevista nel piano di pesca di cui all’, paragrafo 1.
2. Se nel sito alternativo di cui al paragrafo 1 viene scoperto un altro ecosistema marino vulnerabile, la nave continua a spostarsi secondo le modalità definite nello stesso paragrafo fino a raggiungere una posizione che non presenti ecosistemi vulnerabili.
3. Il peschereccio segnala senza indugio alle autorità competenti gli ecosistemi marini vulnerabili eventualmente individuati, fornendo precise informazioni circa la natura e l’ubicazione di tali ecosistemi, nonché la data, l’ora e le circostanze in cui è avvenuta la scoperta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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